IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con la quale e' stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana con sede in Arezzo; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alla menzionata legge n. 1048/1961, con la quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo; Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1993, con il quale e' stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente in questione; Visto l'art. 32, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni in materia di determinazione dell'indennita' di carica da corrispondere agli amministratori degli enti pubblici sottoposti alla disciplina della legge medesima; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri UCA/8054/I.74 del 7 novembre 1989; Attesa la necessita' di stabilire l'indennita' di carica che dovra' essere attribuita ai componenti del predetto consiglio di amministrazione, nonche' ai soli componenti elettivi della giunta esecutiva; Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 ottobre 1994; Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo umbro-toscano di Arezzo compete - a decorrere dal 4 agosto 1993 - un'indennita' di carica pari a L. 117.000 mensili lorde.