IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048,  con  la  quale  e'  stato
istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese,
perugina,  aretina,  delle  Valli  contermini aretine, del bacino del
Trasimeno e dell'alta Valle del  Tevere  umbro-toscana  con  sede  in
Arezzo;
  Vista  la  legge  2  aprile  1968,  n.  504, recante modifiche alla
menzionata legge n. 1048/1961, con  la  quale  il  predetto  Ente  ha
assunto   la   denominazione   di  Ente  autonomo  per  la  bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;
  Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1993, con  il  quale
e'  stato  ricostituito  il consiglio di amministrazione dell'ente in
questione;
  Visto l'art. 32, comma  3,  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70,
contenente  disposizioni in materia di determinazione dell'indennita'
di carica da corrispondere agli amministratori  degli  enti  pubblici
sottoposti alla disciplina della legge medesima;
  Vista  la  circolare  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
UCA/8054/I.74 del 7 novembre 1989;
  Attesa la necessita' di stabilire l'indennita' di carica che dovra'
essere  attribuita  ai   componenti   del   predetto   consiglio   di
amministrazione,  nonche'  ai  soli  componenti elettivi della giunta
esecutiva;
  Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, nella seduta
del 20 ottobre 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali d'intesa con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente
irriguo  umbro-toscano  di  Arezzo compete - a decorrere dal 4 agosto
1993 - un'indennita' di carica pari a L. 117.000 mensili lorde.